Via libera ad emendamento che corregge l’entità della rivalsa sul medico. Ok anche a uso del fondo di garanzia paziente per i medici liberi professionisti
Arrivano i primi cambiamenti alla Legge Gelli, ovvero alla riforma della responsabilità professionale approvata in via definitiva lo scorso 28 febbraio. La commissione Affari sociali della Camera ha infatti dato il via libera ad un emendamento al Ddl Sanità, a prima firma Federico Gelli, responsabile nazionale Sanità del Partito Democratico e relatore della Legge n° 24, che modifica l’articolo 9 sulla responsabilità dei medici. Come spiegato dallo stesso Gelli, l’emendamento approvato corregge un «errore clamoroso, certificato da tutti» relativo all’entità della rivalsa, che nel testo attuale è previsto non possa «superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale moltiplicato per il triplo» mentre «nella volontà del legislatore» si deve «moltiplicare per tre». Lo stesso emendamento approvato fa in modo che il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria assolva «anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale».
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Nello specifico, al comma 5 dell’Articolo 9 della Legge n° 24, le parole «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» vengono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo». Al comma 6 dell’articolo 9, inoltre, le parole «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite da «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo».