Rischio professionale, Gelli: «Stabilite le regole sulle polizze per medici e ospedali»

Gelli, promotore dell’omonima legge 24/2017 illustra le novità: «Modello RC auto su azione diretta, era ora». E ricorda l’importanza della formazione e l’influenza che avrà sull’uso dell’assicurazione per sanitari e strutture

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È dello scorso 9 febbraio l’annuncio della Conferenza Stato-Regioni sull’approvazione del nuovo schema di decreto e regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto nell’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Fissate le regole per i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi per le strutture, i quali potranno essere rivisti ogni anno.

Gelli: «Modello RC auto su azione diretta, era ora»

Su Quotidiano Sanità, in un’intervista diretta, ha chiarito le nuove disposizioni Federico Gelli, “padre” della legge e responsabile della direzione sanitaria della Toscana. Lui l’ha definito un «tassello cruciale che coniuga l’utenza, per la possibilità di un adeguato ristoro, e i legittimi interessi d’impresa del mondo assicurativo e delle strutture». L’esperto ricorda che ora viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta che «contribuirà assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria, a semplificare e accorciare i tempi di risarcimento del danno». Un’approvazione che permetterà un ultimo passaggio normativo: «quel decreto attuativo sul fondo di solidarietà che servirà per ristorare i cittadini che non sono stati indennizzati a causa di disservizi nelle coperture assicurative o massimali insufficienti». Nonché per abbattere i costi delle coperture assicurative dei liberi professionisti.

Formazione, come influenzerà l’uso delle assicurazioni

Dal provvedimento è stata stralciata la parte che imponeva l’obbligo di adempimento del 70% dei crediti formativi previsti dalla formazione obbligatoria del proprio triennio per accedere alla copertura completa delle assicurazioni. Tuttavia, la norma resta operativa nelle modalità prevista dal PNRR. Gelli ci individua la «volontà di introdurre un incentivo all’aggiornamento professionale e un’ulteriore garanzia di cure e assistenza adeguate ai pazienti». In caso di errore medico e qualora il medico non sia in regola con i propri crediti, struttura o professionista non potranno beneficiare di copertura assicurativa. Per sottolineare l’importanza dell’aggiornamento continuo in una professione come quella medica.

Secondo l’articolo 6 della Legge, strutture sanitarie ed esercenti di professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Un punto valido anche per la formazione, ricorda Gelli. «Le strutture dovranno rendere i dati disponibili – spiega nell’intervista – mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management. Non sfuggiranno a questo obbligo anche le informazioni riguardanti lo stato formativo del singolo professionista sanitario riguardo il suo adempimento di formazione Ecm».

 

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Approccio sistemico ed errore medico

A proposito di risk management, Gelli ha aggiunto che già l’obiettivo della Legge 24 era quello di favorire un approccio sistemico per prevenire l’errore medico. Ora «si punta a creare un sistema capace di anticipare i rischi individuando le situazioni di pericolo presunto e conseguentemente prevedendo delle procedure e delle pratiche controllate». In questo modo gli ospedali diventerebbero “assicurabili”, «in grado cioè di adempiere allo stesso obbligo di assicurazione imposto dalla legge». Il decreto prevede inoltre la presenza obbligatoria di un risk manager nella struttura sanitaria, e di altre figure con le quali valutare su piano medico-legale, clinico e giuridico le richieste arrivate.

«Formare e valorizzare la presenza di queste figure professionali – conclude Gelli – sarà quindi fondamentale per garantire il buon funzionamento ma anche la stessa sostenibilità delle strutture».

 

 

 

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