Niente assicurazione per chi non è in regola con l’Ecm come da decreto Pnrr. L’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative rende operativa dopo 5 anni la Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale
Assicurazione obbligatoria per medici, infermieri e ospedali. E massimali fissati sia per il professionista sanitario che per le strutture. La norma che invece legava l’assolvimento di almeno il 70 per cento dell’obbligo formativo alla copertura assicurativa resta in vigore con il Decreto PNRR. Queste sono le misure più significative contenute nel regolamento attuativo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, dopo ben 5 anni dalla Legge Gelli. Con l’approvazione del regolamento attuativo si entra quindi nella fase operativa della legge 24/2017, che fa ordine sull’annosa questione del rischio clinico e della responsabilità professionale. In particolare, la legge Gelli prevede che le strutture siano responsabili di eventuali eventi avversi dovuti sia a errori medici che a effetti indesiderati delle terapie. Inoltre, prevede che in caso di colpa grave, la struttura può rivalersi sul medico o sull’infermiere, che a loro volta devono essere coperti da un’assicurazione.
Stabiliti i massimali per gli operatori sanitari
Dal confronto delle Regioni diventa operativo l’obbligo della copertura assicurativa dei medici e degli infermieri anche nei confronti della struttura all’interno della quale opera che, a sua volta, può rivalersi sugli operatori sanitari in caso di colpa grave. I massimali stabiliti per i professionisti sanitari sono:
All’assicuratore viene garantito il diritto di recesso ma solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata. E secondo il decreto Pnrr la copertura assicurativa decade anche se il medico non ha assolto ad almeno il 70% dell’obbligo formativo. Provvedimento, quest’ultimo, previsto inizialmente anche dalla legge Gelli ma poi stralciato per evitare ripetizione tra le norme. In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.
Così come per medici e infermieri, il nuovo regolamento stabilisce i massimali anche per le strutture, principalmente in base alle prestazioni offerte e al tipo di sinistro:
Il Fondo rischi previsto dalla Legge Gelli c’è ed è obbligatorio per la struttura. Sono stati previsti anche i criteri sui quali stabilire gli importi, in relazione alle prestazioni e alle dimensioni della struttura. Ma le associazioni dei medici denunciano la mancanza di un indennizzo automatico del danneggiato a beneficio del paziente a prescindere dalle responsabilità.
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