Lavoro e Professioni 18 Febbraio 2022 12:55

Assicurazioni, Legge Gelli: cosa rischia chi non è in regola con la formazione ECM

Niente assicurazione per chi non è in regola con l’Ecm come da decreto Pnrr. L’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative rende operativa dopo 5 anni la Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale

Assicurazioni, Legge Gelli: cosa rischia chi non è in regola con la formazione ECM

Assicurazione obbligatoria per medici, infermieri e ospedali. E massimali fissati sia per il professionista sanitario che per le strutture. La norma che invece legava l’assolvimento di almeno il 70 per cento dell’obbligo formativo alla copertura assicurativa resta in vigore con il Decreto PNRR. Queste sono le misure più significative contenute nel regolamento attuativo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, dopo ben 5 anni dalla Legge Gelli. Con l’approvazione del regolamento attuativo si entra quindi nella fase operativa della legge 24/2017, che fa ordine sull’annosa questione del rischio clinico e della responsabilità professionale. In particolare, la legge Gelli prevede che le strutture siano responsabili di eventuali eventi avversi dovuti sia a errori medici che a effetti indesiderati delle terapie. Inoltre, prevede che in caso di colpa grave, la struttura può rivalersi sul medico o sull’infermiere, che a loro volta devono essere coperti da un’assicurazione.

Stabiliti i massimali per gli operatori sanitari

Dal confronto delle Regioni diventa operativo l’obbligo della copertura assicurativa dei medici e degli infermieri anche nei confronti della struttura all’interno della quale opera che, a sua volta, può rivalersi sugli operatori sanitari in caso di colpa grave. I massimali stabiliti per i professionisti sanitari sono:

  • per coloro che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto un massimale non inferiore a 1 milione di euro, e un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per coloro che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto un massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri in serie, il massimale per sinistro e per anno deve non inferiore al triplo del massimale per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La copertura assicurativa decade in caso di colpa grave reiterata e in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo

All’assicuratore viene garantito il diritto di recesso ma solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata. E secondo il decreto Pnrr la copertura assicurativa decade anche se il medico non ha assolto ad almeno il 70% dell’obbligo formativo. Provvedimento, quest’ultimo, previsto inizialmente anche dalla legge Gelli ma poi stralciato per evitare ripetizione tra le norme. In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Stabiliti i massimali anche per le strutture

Così come per medici e infermieri, il nuovo regolamento stabilisce i massimali anche per le strutture, principalmente in base alle prestazioni offerte e al tipo di sinistro:

  • per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi, è previsto un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
  • per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie, è previsto un massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto un massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro, e un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri in serie, il massimale per sinistro e per anno non dovrà essere inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Fondo rischi c’è, ma manca un meccanismo di indennizzo automatico ed immediato per il paziente danneggiato

Il Fondo rischi previsto dalla Legge Gelli c’è ed è obbligatorio per la struttura. Sono stati previsti anche i criteri sui quali stabilire gli importi, in relazione alle prestazioni e alle dimensioni della struttura. Ma le associazioni dei medici denunciano la mancanza di un indennizzo automatico del danneggiato a beneficio del paziente a prescindere dalle responsabilità.

 

 

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