Una sentenza del Consiglio di Stato aiuta a far luce sugli obblighi dei medici competenti: in assenza della comunicazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di aggiornamento legittima la cancellazione
Tra le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo ECM, che si possono scongiurare approfittando di questi ultimi giorni di proroga del triennio 2014-2016, figura anche la cancellazione dall’elenco dei medici competenti. Proprio su questo tema è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato con una sentenza che ha confermato la legittimità della cancellazione dall’elenco dei medici competenti in assenza della comunicazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.
Il ricorso, presentato dal Ministero della Salute, è stato ulteriore occasione per ribadire l’importanza di rispettare l’obbligo dell’aggiornamento, necessario, in questo caso, per rimanere iscritti nell’elenco dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il dottore protagonista del ricorso riteneva di non essere stato avvisato della cancellazione dall’elenco. I giudici hanno tuttavia evidenziato che, nonostante non gli sia stata fatta presente una comunicazione individuale, l’avviso dell’inizio delle procedure di cancellazione degli inadempienti era stato pubblicato sul sito web del Ministero.
«L’iscrizione nell’elenco dei medici competenti non ha effetti costitutivi – si legge nel dispositivo -, ma unicamente informativi dell’esercizio di funzioni che possono essere esercitate […] sulla base del semplice possesso dei titoli e requisiti di legge (e fermo restando l’obbligo di periodico aggiornamento delle relative informazioni)». Quindi, «la cancellazione dall’elenco de quo non necessita della previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi di mera presa d’atto dell’intervenuto venir meno dei requisiti suindicati».
Inoltre, «la prescritta comunicazione v’è stata, anche se non con modalità individuali», vista la pubblicazione dell’avviso sul portale internet del Ministero, con il quale ha indicato un termine ultimo per comunicare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo». Ed è da ritenere che la comunicazione abbia «verosimilmente raggiunto lo scopo, anche in considerazione del fatto che i medici erano ben avvertiti della necessità dell’obbligo di aggiornamento, previsto per legge a pena di decadenza».
Aggravante della situazione del medico, anche il fatto che «neanche in sede di impugnazione «avesse dato prova del possesso dei requisiti, né ha dedotto alcunché in ordine ai contenuti partecipativi che avrebbe dedotto ove individualmente avvisato».
Gli iscritti all’elenco dei medici competenti e che ancora non hanno conseguito i 150 crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 hanno tempo fino al 31 dicembre per mettersi in regola ed evitare di essere cancellati dall’elenco.